Giustizia: Sisto, FI raccogliera’ firme pdl ingiusta detenzione (2)=
AGI0742 3 POL 0 R01 / Giustizia: Sisto, FI raccogliera’ firme pdl ingiusta detenzione (2)= (AGI) – Roma, 11 giu. – La proposta di iniziativa popolare – ha spiegato Sisto – e’ stata presentata dal partito radicale. “L’ingiusta detenzione – ha osservato l’esponente azzurro – puo’ accadere per mille ragioni: per responsabilita’ dell’accusa, per la sciatteria della difesa, per altri accadimenti. il problema e’ anche economico. Noi abbiamo cercato di contrastare il fenomeno dell’ingiusta detenzione con alcune iniziative. Il fatto e’ che per chi viene coinvolto in una ingiusta detenzione la cicatrice e’ sempre visibile. Da una avventura del genere non si guarisce mai del tutto”. (AGI)Gil 111813 GIU 25
Giustizia: Sisto, FI raccogliera’ firme pdl ingiusta detenzione (3)=
AGI0754 3 POL 0 R01 / Giustizia: Sisto, FI raccogliera’ firme pdl ingiusta detenzione (3)= (AGI) – Roma, 11 giu. – “Il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, sostiene convintamente questa proposta del partito Radicale, a riprova del dna garantista che – spiega ancora Sisto – ci caratterizza”. “Subire il carcere ingiusto e’ simile a chi viene sottoposto ad un intervento chirurgico pur essendo sano, un trauma irreversibile che merita da parte del legislatore la massima attenzione mediante scelte che siano davvero concrete”, ha concluso. (AGI)Gil 111823 GIU 25
Giustizia: Sisto, FI raccogliera’ firme pdl ingiusta detenzione (4)=
AGI0821 3 POL 0 R01 / Giustizia: Sisto, FI raccogliera’ firme pdl ingiusta detenzione (4)= (AGI) – Roma, 11 giu. – La proposta di iniziativa popolare sull’ingiusta detenzione che si ispira al caso di Beniamino Zuncheddu prevede “un assegno che parta dal momento dell’assoluzione fino alla sentenza di risarcimento del danno. Perche” – si legge nella premessa della proposta di legge – e’ proprio in quel periodo che puo’ durare sei, sette, otto, dieci anni che le persone non sanno cosa fare: alcune si rivolgono alla Caritas, altre sono costrette ad andare a rubare, altre ancora se non ci fossero le famiglie si troverebbero costrette a dormire sotto i ponti. Sono circa 1000 ogni anno le ingiuste detenzioni con costi esorbitanti a carico dello Stato”. Con il provvedimento che dispone l’archiviazione “e’ ordinata la costituzione provvisoria ed immediatamente esecutiva di una rendita mensile a suo favore pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata delle rendita non puo’ essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta”. Inoltre: “Se l’imputato prosciolto perche’ il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perche’ il fatto non costituisce reato o non e’ previsto dalla legge come reato, ha preannunciato la presentazione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 315, con la sentenza – si legge – e’ ordinata la costituzione provvisoria e immediatamente esecutiva di una rendita mensile a suo favore pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata delle rendita non puo’ essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta”. “La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall’articolo 638, – si legge ancora – ordina: a) la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione; b) la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell’articolo 240 comma 2 n. 2 del codice penale; c) se nell’istanza di revisione o nelle conclusioni sia stata preannunciata la presentazione della domanda di riparazione dell’errore giudiziario ai sensi dell’art. 643, la costituzione provvisoria ed immediatamente esecutiva di una rendita mensile a favore dell’imputato pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata della rendita non puo’ essere inferiore al doppio della durata di espiazione della pena e della custodia cautelare eventualmente sofferta. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non e’ presentata entro il termine di cui all’art. 645. Le somme versate non possono essere ripetute, salvo il caso di rigetto con sentenza irrevocabile della richiesta di revisione”. 5. Al comma 1 dell’articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la seconda lettera f-bis, e’ inserita la seguente: “f-ter) ai procedimenti di cui agli articoli 315 e 646 del codice di procedura penale”. (AGI)Gil 111922 GIU 25